Sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata del girone di andata della Serie A. Tre i calciatori che salteranno la prima di ritorno, in programma il giorno dell’Epifania: Masina, Miangue e Mora. Chiusa la curva del Verona per un turno a causa dei cori razzisti a Matuidi.
CALCIATORI
b>CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MIANGUE Senna (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MORA Luca (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LA LAZIO
Il Giudice Sportivo ha confermato la sanzione a Stefan Radu. Per il difensore si tratta della quarta sanzione stagionale per cui entrerà in diffida a partire dalla prossima gara di campionato.
CHIUSA LA CURVA DEL VERONA
“Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopraddetto; visti gli art. 11, 16 comma 2bis e 21 comma 2 CGS; ritenuto di dover applicare la sanzione della chiusura del settore “Curva Sud” ex art. 18 comma 1 lettera e), ma che, trattandosi della prima violazione nella corrente stagione sportiva, sussistono i presupposti, ad avviso dello scrivente Giudice, per disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione con sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno come previsto dall’art 16 comma 2 bis CGS; ritenuto non di meno di dover applicare una sanzione in relazione alla recidiva, rilevante come da art. 21 comma 2 CGS anche per la stagione in corso, che può essere individuata nell’ammenda di € 20.000,00 tenuto conto dell’attenuante relativa all’unicità dell’evento; delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Cud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione; oltre all’ammenda di € 20.000,00″.
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