Sono tantissimi gli italiani che si trovano a pagare il bollo dell’auto in ritardo e, in queste circostanze, alla quota da pagare vengono aggiunti prezzi maggiorati da sanzioni ed interessi. Ma tuttavia se il pagamento avviene entro un anno dalla data in cui doveva essere effettuato si applica quello che in viene definito “ravvedimento operoso” e le sanzioni sono ridotte.
Ma può anche capitare che il bollo non venga più pagato, ed allora che succede in questi casi? Se l’amministrazione finanziaria non contesta nulla nei successivi tre anni rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto provvedere al pagamento non potrà più essere preteso niente dal contribuente. Lo stesso accade se l’avviso di accertamento, notificato nei termini, non è seguito da alcun altro atto interruttivo per i tre anni successivi al 61° giorno dalla notifica.
“Il bollo auto dunque non si paga più se è caduto in prescrizione. In sintesi, se il sollecito di pagamento o la cartella di Equitalia, dell’Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, non arrivano entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo il tributo non sarà più dovuto”, a stabilirlo è l’articolo 1, comma 163, della legge 296/06 che chiarisce come il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.