Non tutti i beni possono essere pignorati. Alcuni di essi non possono essere toccati. Tali esclusioni vengono definite da alcune regole che variano a seconda che il creditore sia un soggetto qualsiasi o Equitalia.
Ad esempio non può pignorare lo stipendio per un importo superiore a una determinata percentuale. Il pignoramento può riguardare al massimo un decimo degli stipendi di importo non superiore a 2.500 euro, un settimo degli stipendi di importo compreso tra 2.501 e 5.000 euro e un quinto degli stipendi di importo superiore a 5.000 euro. Anche le pensioni in parte sono “salve”, dato che l’ordinamento garantisce a tutti i cittadini un minimo vitale di sostentamento. Per cui Equitalia non può pignorare le pensioni di importo inferiore a quello dell’assegno sociale aumentato della metà.
Per quanto riguarda il conto corrente non è possibile all’ente di riscossione pignorare l’ultimo stipendio o l’ultimo emolumento di pensione accreditato. Tra i beni che Equitalia non può pignorare rientra anche la prima casa, o meglio, non può farlo se essa è ad uso abitativo, il debitore vi risieda e sia l’unica casa che possieda. Per poter essere sottratta al pignoramento, inoltre, la casa non deve essere di lusso. In ogni caso, l’ente della riscossione che vanti nei confronti del debitore un credito superiore a 20mila euro può iscrivervi però ipoteca. In assenza dei requisiti, invece, la casa può ben essere pignorata, a condizione che il credito vantato superi i 120mila euro.
Il nostro ordinamento tutela i suoi cittadini anche rendendo impignorabili alcuni beni mobili ritenuti essenziali. Regola di carattere generale che vale per tutti i creditori e che si estrinseca nell’impossibilità di impossessarsi di letti, armadi guardaroba e cassettiere, tavoli da pranzo e sedie, frigorifero, posate, stufe e i fornelli da cucina a gas o elettrici, lavatrice, commestibili e i combustibili necessari per un mese.
Infine, Equitalia può pignorare solo a determinate condizioni il fondo matrimoniale. Il fondo può essere aggredito esclusivamente laddove il debito tributario contratto dal contribuente derivi da esigenze connesse ad esigenze della famiglia.