Attraverso la sezione Comunicazioni Online del sito dell’INPS, l’istituto, informa che è ancora disponibile una fonte di credito per il Bonus Giovani Genitori. Il bonus, pari a 5.000 euro, è indirizzato all’assunzione di genitori precari o disoccupati che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età. Hanno diritto all’agevolazione le imprese che assumono a tempo indeterminato questi soggetti, o che trasformino un contratto a termine. Il lavoratore ha diritto al bonus se ancora non ha compiuto 36 anni, se ha almeno un figlio minore di 18 e se iscritto nella Banca Dati Giovani Genitori.
Per potersi iscrivere bisogna rientrare in uno dei seguenti rapporti:
–
contratto di lavoro subordinato a termine;
– contratto di somministrazione (interinale);
– contratto intermittente;
– collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) o contratto a progetto (co.co.pro);
– lavoro occasionale accessorio.
Nel caso il contratto di lavoro fosse giunto a termine, il lavoratore deve registrare la disoccupazione presso una Agenzia per il lavoro, un Centro per l’impiego o un Centro Servizi per il lavoro.
Il beneficio si perde per:
– compimento della maggiore età del figlio;
– compimento del 36° anno di età;
– assunzione a tempo indeterminato.
Nel caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, e successivo licenziamento, se ci sono ancora le condizioni il lavoratore può iscriversi di nuovo alla Banca Dati.
Per iscriversi alla banca dati bisogna entrare nel sito dell’INPS con il proprio PIN; l’iscrizione si effettua nella sezione servizi al cittadino con il seguente percorso: “Servizi al cittadino” – “Autenticazione con Pin” – “Fascicolo previdenziale del cittadino” – “Comunicazioni telematiche” – “Invio comunicazioni” – “Iscrizione banca dati giovani genitori”.
Ci si può anche iscrivere tramite il sito del Dipartimento della Gioventù, sempre utilizzando il Pin dell’INPS.
Quali aziende hanno diritto al bonus?
Hanno diritto all’incentivo le aziende private (comprese le imprese sociali) e le società cooperative, mentre ne sono esclusi gli enti pubblici (economici e non), i gruppi parlamentari, le associazioni e, in generale, i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori.
Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato o di apprendistato, e l’assunzione non deve essere obbligatoria.
Inoltre, per poter ricevere il bonus, le imprese devono essere in possesso del Durc (ovvero essere in regola con gli adempimenti previdenziali) e non devono aver effettuato:
– licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, nei 6 mesi precedenti;
– sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario del lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale;
– precedenti assunzioni di almeno 5 dipendenti utilizzando la stessa agevolazione.
Inoltre il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo non deve essere stato licenziato dalla stessa azienda, o da impresa controllata o collegata, nei 6 mesi precedenti all’assunzione.
Come sapere se il lavoratore ha diritto al bonus?
Le aziende possono sapere se il lavoratore ha diritto al bonus verificando l’iscrizione alla banca dati: basta collegarsi alla banca sul portale dell’INPS o del Ministero della Gioventù, e digitare il codice fiscale dell’interessato.
In che modo richiedere l’incentivo?
Prima di tutto l’azienda deve assumere il lavoratore con Comunicazione Obbligatoria (CO), utilizzando il modello Unilav, e inserendo il codice agevolazione Giovani Genitori. Poi dovrà collegarsi al sito dell’INPS, sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”, “Cassetto Previdenziale”, “Comunicazioni Online”, entrare nella comunicazione con codice “GIOV-GE” e compilare la domanda. L’istituto comunicherà l’attribuzione dell’incentivo tramite cassetto previdenziale.
Quando si riceve il bonus?
L’INPS non eroga materialmente i soldi ma assegna uno sgravo contributivo: questo significa che l’azienda può compensare i contributi dovuti mensilmente con l’incentivo spettante; indicherà poi il conguaglio effettuato nella dichiarazione UniEmens. Il bonus non è riconosciuto tutto insieme, ma in quote mensili non superiori alla retribuzione del mese del dipendente. L’agevolazione è comunque cumulabile con gli altri incentivi esistenti, come quello per l’assunzione disoccupati da oltre 6 mesi.